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Sez. L, Sentenza n. 9583 del 02/07/2002 (Rv. 555504 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Aiuto permanente - Necessità - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555504-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge n. 18 del 1980, la ricorrenza del presupposto della necessità di un aiuto permanente rimane esclusa in presenza di malattie suscettibili di stabilizzazione ad un livello tale da consentire all'assistito una residua capacità di svolgere le attività fondamentali; peraltro, in presenza di gravi patologie, tali da rendere l'individuo inabile al 100% e da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, finché l'evento letale sia certus an" ma "incertus" quando" non può negarsi la necessità di un'assistenza permanente, destinata a protrarsi a tempo indeterminato, salvo che sia possibile formulare un giudizio prognostico in ordine all'inevitabile sopravvenienza della morte in un ambito temporale ben preciso e ristretto, al punto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani bensì a fronteggiare un'emergenza terapeutica.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)