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Sez. L, Sentenza n. 7179 del 10/05/2003 (Rv. 562866 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Prevedibilità della morte in conseguenza della patologia invalidante - Esclusione del diritto all'indennità - Condizioni - Prognosi di imminenza dell'evento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562866-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e all'art. 1 della legge n. 508 del 1988) finché l'evento letale sia "certus an" ma "incertus quando", non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione)ma a fronteggiare una emergenza terapeutica

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)