Sez. L, Sentenza n. 5017 del 08/04/2002 (Rv. 553579 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Impossibilità di deambulare o bisogno di assistenza - Alternatività di tali requisiti - Conseguenze - Invalidi psichici - Attribuibilità della prestazione - Fondamento - Necessità dei suddetti invalidi di altre specifiche forme di tutela - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche. Nè è incompatibile con la attribuibilità della suddetta prestazione la circostanza che l'invalido psichico, in caso di patologie di particolare gravità, possa avere bisogno di altre forme di tutela (come il controllo continuo con eventuale ricovero in appositi istituti), visto che tali forme di tutela operano su un piano e con funzione ben diversa dalla finalità economica propria dell'indennità di accompagnamento.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)