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Sez. 1, Sentenza n. 115 del 24/01/1962 (Rv. 250185 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - VALUTAZIONE - MAGGIOR VALORE ACQUISTATO DAL BENE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250185-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (CONTRATTO PRELIMINARE - COMPROMESSO) - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - VALUTAZIONE - MAGGIOR VALORE ACQUISTATO DAL BENE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*

La parte che non adempie all'Obbligo di vendere un immobile deve rispondere anche dei danni rappresentati dal maggior valore che l'immobile medesimo abbia acquistato dopo la promessa di vendita con riferimento non gia al momento in cui si sia verificato l'inadempimento contrattuale ma al momento della liquidazione giudiziale del danno, e cio perche la Determinazione dell'equivalente pecuniario del danno e in funzione della comparazione tra l'entita del patrimonio del danneggiato, quale sarebbe stata al momento della liquidazione definitiva se l'obbligazione assunta fosse stata puntualmente adempiuta e quella che risulta nello stesso momento per effetto dell'inadempimento. (V 450/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)