Sez. 2, Sentenza n. 3408 del 22/05/1986 (Rv. 446361 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEI DANNI - CRITERI.*
Con riguardo a preliminare di vendita immobiliare, ed al fine della liquidazione del danno spettante al promissario per l'inadempimento del promittente, occorre fare riferimento al valore del bene alla data della decisione, atteso che, ove si prenda in considerazione un momento anteriore, quale quello in cui il bene sarebbe dovuto entrare nel patrimonio del danneggiato, ancorché con il computo della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, si verrebbe ad escludere il pregiudizio derivante da un eventuale incremento di valore dell'immobile dovuto a fattori di mercato e non soltanto al fenomeno inflattivo. (V 747/86, mass n 444292; (V 1218/83, mass n 426004; (V 5280/80, mass n 409124; (Conf 4397/82, mass n 422382, sulla prima parte; (Conf 1140/71, mass n 344073; (Conf 3873/69, mass n 344073; (Conf 2044/69, mass n 341298; (Conf 115/62, mass n 250185).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)