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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 04/04/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204920 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere | Inammissibilità - Declaratoria da parte del tribunale del riesame - Osservanza delle forme del procedimento camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204920-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere

In applicazione dei principi generali in materia di inammissibilità delle impugnazioni e, segnatamente, dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., il tribunale del riesame, qualora debba dichiarare la inammissibilità di una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309, comma primo, cod. proc. pen., non è tenuto ad osservare le formalità del procedimento in camera di consiglio previste dall'art. 127 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)