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Sez. 6, Sentenza n. 48752 del 22/11/2011 Cc. (dep. 30/12/2011) Rv. 251565 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissiblità dell'appello - Declaratoria - Osservanza delle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251565-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)