Sez. 3, Sentenza n. 0 del 22/11/2000 Cc. (dep. 29/12/2000) Rv. 218354 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità dell'appello - Declaratoria - Osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod proc. pen. che regola il procedimento in camera di consiglio, in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile in tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di tale procedura, peraltro non richiamata dal disposto dell'art. 591 cod. proc. pen., norma generale in tema di inammissibilità del gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)