Sez. 1, Sentenza n. 2744 del 02/08/1968 (Rv. 335341 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - PRESUPPOSTI - LIMITI - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER VALORE - IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO DI UFFICIO - DECLARATORIA DELL'INCOMPETENZA FUNZIONALE - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - PRESUPPOSTI - LIMITI - INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE PER VALORE - IMPROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO DI UFFICIO - DECLARATORIA DELL'INCOMPETENZA FUNZIONALE - CONSEGUENZE.*
Il regolamento di Competenza, proponibile di ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., presuppone un conflitto insorto fra due giudici di primo grado, aditi l'uno dopo l'altro, in relazione alla Competenza per materia o a quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 stesso codice. Tale regolamento non e, quindi, proponibile qualora il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore ed il secondo ritenga la propria incompetenza funzionale. In tal caso quest'ultimo giudice deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza, lasciando alle parti di proporre l'istanza di regolamento o, in Mancanza, all'altro giudice di sollevare il conflitto. (nella specie, il convenuto, in Sede di opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dal pretore, aveva proposto un'eccezione di compensazione ed una domanda riconvenzionale eccedenti la Competenza per valore di tale giudice. Avendo il pretore dichiarato la propria incompetenza per valore sull'intera causa, il tribunale, presso cui era stato riassunto il giudizio, richiese di ufficio il regolamento di Competenza ritenendo che la causa principale di opposizione appartenesse alla Competenza funzionale dello stesso giudice che aveva emesso il decreto. La suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilita del regolamento, enunziando i principi di cui in massima). (V. 1370-67, 1751-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)