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Sez. 3, Sentenza n. 4941 del 14/11/1977 (Rv. 388547 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA PER RAGIONI DI VALORE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA RIASSUNZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388547-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA PER RAGIONI DI VALORE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA RIASSUNZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRIMO GIUDICE - PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*

Quando, in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragioni di valore, la causa e riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene a sua volta di essere incompetente, ravvisando la Competenza per materia del primo giudice, ben puo richiedere d'ufficio il regolamento di Competenza. Infatti l'art 45 cod proc civ prevede bensi il regolamento di Competenza su istanza d'ufficio soltanto nei casi in cui il giudice adito si dichiari incompetente 'per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art 28', ma alle dette ipotesi e da assimilare quella in cui il giudice, competente per materia, si dichiari incompetente per valore, poiche in tale dichiarazione e implicita quella di incompetenza per materia. (Conf 3968/75, mass n 378253; (contra 2744/68, mass n 335341).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)