Sez. U - , Ordinanza n. 21971 del 30/07/2021 (Rv. 661865 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Convenzione di “project financing” - Fase successiva all’aggiudicazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. "project financing"), la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)