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Sez. U - , Ordinanza n. 21971 del 30/07/2021 (Rv. 661865 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Convenzione di “project financing” - Fase successiva all’aggiudicazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661865-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di procedure di finanza a progetto (c.d. "project financing"), la controversia relativa alla fase successiva all'aggiudicazione compete alla giurisdizione ordinaria, involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all'adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)