Sez. U, Sentenza n. 5594 del 28/02/2020 (Rv. 657200 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Convenzione relativa alla costruzione e gestione di un’opera pubblica - Riconducibilità alla nozione normativa unitaria di concessione di lavori pubblici - Conseguenze - Controversie relative all’esecuzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia relativa alla fase di esecuzione di una convenzione avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un'opera pubblica appartiene alla giurisdizione ordinaria, per essere sussumibile nella unitaria categoria, regolata dal d.lgs. n. 163 del 2006, della "concessione di lavori pubblici", nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. (Fattispecie relativa ad una procedura di finanza di progetto, c.d. "project financing", in cui la controversia non riguardava la fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ma la fase privatistica introdotta dalla convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle parti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)