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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17365 del 30/07/2014 (Rv. 632346 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione tra capitale e rendimento - Accertamento del rendimento netto - Criteri.
Stato
decisa il 2014-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632346-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 (nel testo "ratione temporis" vigente) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del Fondo, si applica la ritenuta del 12, 50%, prevista dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, previa verifica dell'effettivo investimento sul mercato, dei capitali derivanti dalla contribuzione, dei risultati dell'investimento, nonché delle modalità di assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42 com. NaN, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45 com. NaN, Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)