Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 10/06/2016 (Rv. 640081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori iscritti in epoca antecedente al d.lgs. n. 124 del 1993 - Disciplina impositiva applicabile - Differenziazione - Criteri - Rendimento di polizza - Applicazione dell'aliquota del 12, 50 per cento - Assenza d'investimenti sul mercato finanziario - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale agli iscritti, in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette ad un differente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica il regime di tassazione separata ex artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, limitatamente alla "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e, pertanto, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento di polizza - e, cioè, del rendimento netto del capitale accantonato - si applica, a prescindere dell'effettivo investimento dei contributi sul mercato finanziario, la ritenuta del 12, 50 per cento di cui all'art. 6 della l. n. 482 del 1985 sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è versato dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 13 com. 9, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)