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Sez. 5, Sentenza n. 2164 del 12/06/2013 Cc. (dep. 17/01/2014) Rv. 258821 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992 - Reato di tentata estorsione aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258821-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata, seppure aggravata ex art. 7 D.L. 13.05.1991, n.152, convertito nella legge 12.07.1991, n. 203, stante la previsione espressa della sequestrabilità esclusivamente per il reato consumato e l'inammissibilità della sua estensione "in malam partem".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)