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Sez. 2, Sentenza n. 12403 del 27/02/2009 Ud. (dep. 19/03/2009) Rv. 244054 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Esclusione dell'operatività per il delitto di estorsione - Tentativo - Estensibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244054-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ

L'esclusione dell'esimente per i delitti contro il patrimonio in danno di congiunti si riferisce, nel fare menzione dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, alle sole forme consumate e non anche al tentativo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità alla moglie che era stata riconosciuta colpevole di tentata estorsione ai danni del marito, dal quale non era legalmente separata non essendo ancora intervenuta sentenza, relativamente alla minaccia di propalazioni compromettenti in cambio di concessioni economiche in sede di accordo per la separazione medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)