Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 13/05/2003 (Rv. 562974 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE | Deposito di documenti dopo la costituzione in giudizio - Ammissibilità - Termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di primo grado le parti possono depositare documenti anche dopo la costituzione in giudizio, e con atto separato, con le modalità previste dall'art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, purché nel rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, indicato dall'art. 32 del D.Lgs. medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)