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Sez. 5, Sentenza n. 138 del 09/01/2004 (Rv. 569349 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Termine per il deposito di documenti nel giudizio di primo grado - Ex art. 32 D. Lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità al giudizio di appello - Affermazione - Natura - Perentoria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569349-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 32, comma primo, D. Lgs. n. 546 del 1992, riguardante la facoltà delle parti di depositare documenti <<fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione>>, applicabile anche al giudizio di appello, in virtù del rinvio - alle norme relative al giudizio di primo grado - operato dall'art. 61 dello stesso testo normativo, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intende avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e quindi sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 152, secondo comma, cod. proc. civ., avuto riguardo allo scopo che il termine persegue ed alla funzione che lo stesso adempie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 152 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)