diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4605 del 22/02/2008 (Rv. 602064 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Produzione di documenti ex art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Disciplina - Onere di sollecitare la presa visione di controparte - Esclusione - Produzione di documenti da parte dell'Amministrazione - Onere di depositarli in primo grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602064-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI

In tema di contenzioso tributario, il contribuente che intenda produrre in giudizio documenti e scritture contabili deve provvedere esclusivamente agli adempimenti di cui all'art. 24, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo tenuto a sollecitare al riguardo l'attenzione della controparte, affinché ne prenda visione e ritiri copia del relativo elenco; l'Amministrazione, a sua volta, ove intenda produrre documenti da cui risulti l'inutilizzabilità di quelli prodotti dal contribuente, trattandosi di libri, registri, scritture e documenti di cui sia stata rifiutata l'esibizione, deve provvedervi nel corso del giudizio di primo grado, in ossequio al principio di lealtà processuale ed all'onere di contestazione, nonché per consentire alla controparte di presentare motivi aggiunti, ammessi solo nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)