Sez. 6, Sentenza n. 39944 del 22/09/2009 Cc. (dep. 13/10/2009) Rv. 244875 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA | Ordinanza di non luogo a procedere pronunziata da altra Corte d'appello - Giudicato estradizionale - Preclusione derivante dall'art. 707 cod. proc. pen. - Insussistenza - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA
In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'estradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando a seguito della precedente domanda di estradizione non sia stata instaurata la fase giurisdizionale e non sia stata adottata alcuna decisione di merito. (Fattispecie in cui altra Corte d'appello si era in precedenza pronunciata con un'ordinanza di non luogo a procedere in ordine all'originaria domanda di estradizione avanzata dalle autorità rumene, in considerazione della mancata localizzazione dell'estradando e dell'intervenuta manifestazione del consenso alla relativa procedura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 701 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)