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Sez. 6, Sentenza n. 40167 del 18/10/2006 Cc. (dep. 06/12/2006) Rv. 235230 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA | Revoca della domanda estradizionale - Giudicato estradizionale - Rinnovo della domanda - Preclusione derivante dall'art. 707 cod. proc. pen. - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235230-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RINNOVO DELLA DOMANDA

In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la sentenza con la quale la Corte di cassazione dichiari non sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, a causa del suo ritiro da parte dello Stato istante, preclude, ex art. 707 cod. proc. pen., la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia fondata su elementi non valutati in precedenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova domanda di estradizione presentata dalle autorità tedesche, dopo che la stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo ritiro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 707, Tratt. Internaz. 13/12/1957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)