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Sez. 2, Sentenza n. 22891 del 30/10/2007 (Rv. 600610 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Comunione legale tra coniugi - Azioni a tutela della cosa comune - Legittimazione del singolo coniuge - Non solo per quelle di carattere reale o con effetti reali ma anche relative ai diritti di obbligazione - Sussistenza - Partecipazione necessaria dell'altro coniuge - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600610-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

La rappresentanza in giudizio per atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell'articolo 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi, e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione - come nella specie, discutendosi dell'inadempimento dell'impresa commissionata alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento e rifiniture nell'appartamento di proprietà coniugale -, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)