Sez. 2, Sentenza n. 75 del 09/01/2006 (Rv. 585895 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Comunione legale tra coniugi - Azione a difesa della cosa comune - Legittimazione del singolo coniuge - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi alla amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art.180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)