Sez. 2, Sentenza n. 960 del 18/02/1986 (Rv. 444483 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - DOVERE GIURIDICO DEI CONTRAENTI - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - DOVERE GIURIDICO DEI CONTRAENTI - VIOLAZIONE - CONDIZIONI.*
La buona fede, intesa in senso etico, come requisito della condotta, costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni e Forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all'altra, ma anche se il comportamento da essa tenuto non sia stato, comunque, improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale, che integrano, appunto, il contenuto della buona fede. (Conf 1460/73, mass n 364192; (Conf 89/66, mass n 320177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)