Sez. 2, Sentenza n. 20954 del 28/02/2020 Cc. (dep. 15/07/2020) Rv. 279434 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Verifica della persistenza della pericolosità sociale ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 – Poteri del tribunale – Differenze con il procedimento ex art. 11, comma 2, stesso d.lgs. - Individuazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla, a seconda dell'esito dell'accertamento circa la persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso decreto durante l'esecuzione della misura e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 cit. si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)