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Sez. 3, Sentenza n. 4047 del 12/07/1979 (Rv. 400543 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULLE LIMITAZIONI EX ART 2721 E SEGUENTI COD CIV - RILEVABILITA D'UFFICIO O DALLE PARTI DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400543-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULLE LIMITAZIONI EX ART 2721 E SEGUENTI COD CIV - RILEVABILITA D'UFFICIO O DALLE PARTI DOPO L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli artt 2721 e seguenti cod civ all'ammissibilita della prova testimoniale non puo essere rilevata d'ufficio, ne eccepita dalla parte interessata dopo l'espletamento della detta prova, giacche, non essendo tali norme fondate su ragioni d'ordine pubblico, la prova stessa deve ritenersi legittimamente acquisita al processo quando sia stata eseguita senza opposizione dell'interessato. Questo principio vale anche per le limitazioni riguardanti la prova dei contratti per i quali la legge richiede l'atto scritto ad probationem (nella specie, trattavasi di transazione), poiche in tal caso, a differenza dei contratti che debbono farsi per iscritto sotto pena di nullita, la Forma scritta non costituisce elemento essenziale del negozio. (Conf 629/77, mass n 384196).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)