Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 29/04/1999 (Rv. 525916 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Violazione degli artt. 2721 ss. cod. civ. in tema di limitazioni alla prova testimoniale - Rilevabilità d'ufficio in appello - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
L'inosservanza delle norme che concernono le limitazioni poste dagli artt. 2721 e ss. cod. civ. all'ammissibilità della prova testimoniale non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice d'appello, giacché non attengono a ragioni d'ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi privatistici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)