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Sez. L, Sentenza n. 4574 del 19/05/1987 (Rv. 453252 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - VALIDITÀ - REGISTRAZIONE ED ANNOTAZIONE NEL LIBRO DI CUI ALL'ART. 2421 N. 4 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FORMALITÀ RICHIESTE SOLO AI FINI DELLA PROVA - CONSEGUENZE - PROVA DELLA ESISTENZA DI DETTO ATTO - RICORSO A DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453252-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - VALIDITÀ - REGISTRAZIONE ED ANNOTAZIONE NEL LIBRO DI CUI ALL'ART. 2421 N. 4 COD. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FORMALITÀ RICHIESTE SOLO AI FINI DELLA PROVA - CONSEGUENZE - PROVA DELLA ESISTENZA DI DETTO ATTO - RICORSO A DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - INSUFFICIENZA - LIMITI.*

La deliberazione, da parte del consiglio di amministrazione di una società per azioni, dell'assunzione di un lavoratore è valida, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, nonostante la sua mancata verbalizzazione, in quanto l'elemento formale della registrazione e dell'annotazione della deliberazione nel libro di cui all'art. 2421 n. 4 cod. civ. è richiesto solo ai fini della prova della deliberazione stessa. Peraltro, la dimostrazione dell'esistenza di tale atto può dal giudice ritenersi definitivamente acquisita anche mediante testimonianza, ove la parte interessata non abbia tempestivamente eccepito la nullità dell'ammissione e dell'espletamento dalla prova testimoniale per la violazione - non rilevabile d'ufficio - della limitazione legale (desumibile dalla norma suddetta) all'ammissibilità di tale mezzo probatorio. (V 5149/85, mass n 442466; (V 4047/79, mass n 400543; (V 3053/79, mass n 339406; (V 3007/78, mass n 336928; (V 3650/68, mass n 392445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Civ. art. 2421, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)