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Sez. 3, Sentenza n. 697 del 28/01/1984 (Rv. 432952 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA VINCOLISTICA - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE "URBANO" - CONFIGURABILITÀ - UBICAZIONE DI DETTO IMMOBILE FUORI DALLA CINTA CITTADINA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432952-01

LOCAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLA LEGGE SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA VINCOLISTICA - IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE "URBANO" - CONFIGURABILITÀ - UBICAZIONE DI DETTO IMMOBILE FUORI DALLA CINTA CITTADINA - IRRILEVANZA.*

La locazione di un immobile destinato ad attività commerciale, come quella di allevamento di cavalli, deve considerarsi locazione di immobile "urbano", al fine dell'applicabilità della disciplina della legge sull'equo canone 27 luglio 1978 n. 392, così come della precedente normativa vincolistica (nella specie, art. 1 quarto comma del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973 n. 495, sul divieto di clausole di adeguamento del canone), a prescindere dalla sua eventuale ubicazione al di fuori della cinta cittadina, perché, ai fini indicati, devono qualificarsi come urbani tutti gli immobili diversi da quelli rustici (cioè adibiti all'attività agricola ed a quelle ad essa strettamente connesse). (V 3444/79, mass n 399862; (V 5668/78, mass n 395448).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)