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Sez. U, Sentenza n. 8742 del 25/11/1987 (Rv. 456145 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 488 DEL 1968 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456145-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETI DI CUMULO - DISCIPLINA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 488 DEL 1968 - PORTATA.*

Con riguardo al cumulo, con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, della pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, dopo aver individuato la quota cumulabile nella metà della parte eccedente il trattamento minimo, pone il tetto di lire 100.000 come limite non superabile nemmeno dalla somma fra il trattamento minimo e detta metà della parte eccedente, ferma restando l'intangibilità (e quindi cumulabilità) dei sopravvenuti aumenti dei minimi pensionistici, ancorché superiori a quel tetto. (Conf 167/87, mass n 449937; (Conf 6438/86, mass n 448614; (Conf 5068/84, mass n 436878; (Conf 2381/84, mass n 434422; (contra 1228/86, mass n 444702; (contra 5344/83, mass n 430259; (contra 4035/83, mass n 428985).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)