Sez. 2, Sentenza n. 1630 del 14/02/2000 (Rv. 533836 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Decisione di primo grado fondata sul prestato giuramento suppletorio - Poteri del giudice di appello.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
Il giudice d'appello deve essere formalmente ed esplicitamente investito della questione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione del giuramento suppletorio in base al quale la lite è stata definita in primo grado; in mancanza di tale esplicita investitura il giudizio di appello non potrà essere deciso prescindendo dall'esito del giuramento suppletorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)