Sez. 2, Sentenza n. 9507 del 30/04/2014 (Rv. 630707 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale - Omesso versamento delle spese del procedimento - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione stradale, effettuato nell'ammontare indicato dall'amministrazione a titolo di sanzione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio (nella specie, spese postali), che l'amministrazione può esigere separatamente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Cod. Strada art. 201 com. 4, Cod. Strada art. 202, Cod. Strada art. 203 com. 3, Cod. Strada art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)