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Sez. L, Sentenza n. 1232 del 26/02/1986 (Rv. 444704 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO COLLEGATO ALLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE MANSIONI - MUTAMENTO DI MANSIONI - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444704-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO COLLEGATO ALLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE MANSIONI - MUTAMENTO DI MANSIONI - INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO - CONDIZIONI.*

La corresponsione di uno speciale compenso (nella specie: alloggio gratuito o indennità sostitutiva in conto della reperibilità fuori del normale orario di lavoro corrisposto ai dipendenti dell'ENEL dall'art. 4 del C.C.n.L. di categoria) al lavoratore che svolge determinate mansioni non soggiace al principio di irriducibilità della retribuzione sancito dall'art. 2103 cod. civ. (come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) in caso di mutamento di queste (nella specie, riduzione del periodo di reperibilità ad una settimana su due), allorché si accerta che detto compenso si riconnetta non già alla qualifica e al contenuto di professionalità che la sottende, bensì alle particolarità soggettive e ambientali della prestazione lavorativa o anche ad una determinata e contingente organizzazione del lavoro. (V 2950/82, mass n 420854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)