diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 40505 del 19/09/2024 Ud. (dep. 05/11/2024) Rv. 287226-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Atti persecutori commessi in epoca antecedente alla legge 19 luglio 2019, n. 69 - Condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero - Illegalità della pena - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287226-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, la concessione del predetto beneficio nel caso di condanna per il delitto di atti persecutori, commesso in epoca antecedente all'introduzione del comma quinto dell'art. 165 cod. pen. ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, non integra un'ipotesi di pena illegale - come tale emendabile in cassazione anche in assenza di uno specifico motivo d'appello - poiché siffatta previsione non può essere ricondotta alla nozione di pena in quanto implica la già avvenuta determinazione della sanzione mediante la sentenza di condanna.

Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)