Sez. L, Sentenza n. 2733 del 24/04/1980 (Rv. 406500 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - CONTUMACIA DELL'APPELLATO - NULLITA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - CONTUMACIA DELL'APPELLATO - NULLITA - CONSEGUENZE.*
L'inosservanza del termine minimo di venticinque giorni che, a norma del terzo comma dell'art 435 cod proc civ, deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso e del decreto all'appellato e quella dell'udienza di discussione, comporta, in caso di contumacia dell'appellato, la nullita dell'atto stesso e, quindi, del processo e della sentenza, che va pertanto cassata senza rinvio, per la inidoneita dell'atto a legittimare, sotto qualsiasi aspetto, la prosecuzione del processo. (V 5056/79, mass n 401704; (V 5052/79, mass n 401696; (V 3112/79, mass n 399467).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)