Sez. L, Sentenza n. 3112 del 28/05/1979 (Rv. 399467 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - INTERVALLO INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI TRA LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E L'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - EFFICACIA EX NUNC - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - INTERVALLO INFERIORE A VENTICINQUE GIORNI TRA LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E L'UDIENZA DI COMPARIZIONE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - EFFICACIA EX NUNC - CONSEGUENZE.*
Quando nella fase di appello delle controversie soggette al rito del lavoro, fra la notifica del ricorso e del decreto all'appellato e l'udienza di comparizione intercorra un intervallo inferiore ai venticinque giorni stabilito dall'art 435, comma terzo, cod proc civ (nuovo testo), la Costituzione dell'appellato costituisce il rapporto giuridico processuale e sana con efficacia ex nunc la nullita dello atto, con la conseguenza che la Costituzione, se ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di impugnazione, non e idonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, e quindi l'inammissibilita del gravame. (V 4304/78, mass n 393965; (V 5261/77, mass n 388910).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)