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Sez. 3, Sentenza n. 2000 del 08/04/1981 (Rv. 412709 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - DEDUZIONE ATTRAVERSO L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA AD OPERA DELLA PARTE DICHIARATA CONTUMACE NONOSTANTE LA NULLITA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412709-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - DEDUZIONE ATTRAVERSO L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA AD OPERA DELLA PARTE DICHIARATA CONTUMACE NONOSTANTE LA NULLITA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DELLA IMPUGNAZIONE.*

Nell'ipotesi di nullita della notificazione dell'atto di riassunzione del processo, fatta valere, mediante impugnazione della sentenza, dalla parte che, ad onta di tale nullita, sia stata dichiarata contumace, il giudice della impugnazione, accertato codesto vizio di Costituzione del contraddittorio, deve rinviare la causa ad altro giudice, il quale possa provvedere, ai sensi dell'art 291 cod proc civ (applicabile anche in grado di appello, in base al disposto degli artt 359 e 350 cod proc civ), ad assegnare allo attore o all'appellante un termine per la rinnovazione dell'atto nullo; e questa, operando ex tunc, impedisce ogni decadenza, precludendo anche la possibilita che si dichiari l'Estinzione del processo per tardivita della riassunzione, salvo che i relativi presupposti si fossero gia verificati prima del compimento dell'atto dichiarato nullo. (V 2733/80, mass n 406500; (V 1714/70, mass n 347661).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)