Sez. 3, Sentenza n. 12446 del 10/10/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 218351 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Art. 609 bis. c.p. - Condotta vietata - Individuazione - Fattispecie: palpeggiamenti di parti intime.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
La condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) ricomprende, se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizione di inferiorità fisica o psichica, qualsiasi atto - anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo - che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente, atteso che il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma ricomprendere anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologica-sociologica erogene, ovvero tali da dimostrare l'istinto sessuale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)