Sez. 1, Sentenza n. 20710 del 22/09/2006 (Rv. 592359 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Avviso al trasgressore della facoltà di tale pagamento - Omissione - Rilevanza in ordine alla legittimità dell'atto - Esclusione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, "ex" art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento. La mancanza della specifica indicazione dell'ufficio amministrativo al quale effettuare il pagamento produce soltanto, ove esso non sia identificabile sulla base del verbale di contestazione, il differimento del "dies a quo" entro il quale effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)