Sez. 1, Sentenza n. 8535 del 22/06/2001 (Rv. 547640 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Avviso al trasgressore della facoltà di tale pagamento - Omissione - Rilevanza - Esclusione - Misura della sanzione - Controllo del giudice.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In materia di violazione dei regolamenti comunali e provinciali la normativa contenuta nell'art. 107 del T.U., approvato con R.D. n. 383/1934 e tuttora in vigore, in quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 142/1990, non esclude la facoltà del trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, neanche nel caso in cui sia stata omessa nel p.v.a. l'indicazione di tale facoltà ovvero della somma oblabile. Spetterà, in tal caso, al giudice, in sede di opposizione, valutare la congruità della somma pagata, né al riguardo è ravvisabile nullità posto che tale sanzione non è prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 231 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 107 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)