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Sez. 5, Sentenza n. 8926 del 08/01/2016 Cc. (dep. 03/03/2016) Rv. 266128 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Atti compiuti sulla base di un piano di risanamento prima della pubblicazione della sentenza di fallimento - Reato - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266128-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra il reato di bancarotta per distrazione il compimento di pagamenti o atti di disposizione del patrimonio della societ` anche in presenza di un piano di risanamento ex art. 67, comma terzo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, allorchh lo stesso, sulla base di una valutazione in concreto del giudice penale, non sia, o almeno non appaia, idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria della stessa, ma si risolva in un mero strumento volutamente depauperatorio del patrimonio aziendale, pregiudizievole per i creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)