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Sez. 1, Sentenza n. 8946 del 19/08/1995 (Rv. 493697 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Autorità nel giudizio civile di danno.
Stato
decisa il 1995-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493697-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA

Il proscioglimento dell'imputato a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta amnistia non pregiudica gli interessi civili di chi si afferma danneggiato dal reato medesimo, sicché il giudice civile conserva piena ed autonoma facoltà di esaminare i fatti e di accertare, quindi, sia pure sotto il profilo esclusivo dell'art. 2059 cod.civ., se in essi ricorrano gli elementi costitutivi del reato. Tale accertamento gli è precluso, per la prevalenza di quello penale, a norma degli artt. 25, 27 e 28 dell'abrogato codice di procedura penale, soltanto quando l'indagine compiuta dal giudice penale abbia investito la sussistenza del fondamento dell'imputazione, ancorché al solo fine di dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato per amnistia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)