Sez. U, Sentenza n. 10677 del 29/11/1996 (Rv. 500928 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Denunzia per calunnia - Assoluzione del denunziato - Azione di quest'ultimo contro il denunziante per il risarcimento del danno morale con deduzione di sentenza assolutoria del denunziato medesimo - Liquidazione del danno non patrimoniale - Preclusione - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La denunzia per il reato di calunnia, rivelatasi infondata, non comporta perciò stesso la consumazione del medesimo reato da parte del denunziante, richiedendosi a tal fine che questi sia consapevole della non responsabilità del denunziato. Pertanto ove quest'ultimo ponga la propria assoluzione dal reato di calunnia a fondamento di un'azione di risarcimento del danno morale nei confronti del denunziante, è preclusa al giudice civile, in mancanza di accertamento del reato da parte del giudice penale (e salvo che non si sia verificato un definitivo ostacolo a quell'accertamento) la liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)