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Sez. 2, Sentenza n. 8318 del 16/08/1990 (Rv. 468869 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - RICORRENZA DI CIRCOSTANZA ATTENUANTE O ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - ACCENTRAMENTO - EFFETTI DEL GIUDIZIO CIVILE.*
Stato
decisa il 1990-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468869-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - RICORRENZA DI CIRCOSTANZA ATTENUANTE O ESCLUSIONE DI CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - ACCENTRAMENTO - EFFETTI DEL GIUDIZIO CIVILE.*

Qualora il giudice penale, a seguito di dibattimento, abbia applicato il beneficio dell'amnistia - previa necessaria indagine di merito sulla ricorrenza di una determinata circostanza attenuante e l'esclusione di una determinata circostanza aggravante - l'autorità del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., ha diversa portata ed estensione a seconda che l'indagine compiuta dal giudice penale si sia limitata all'accertamento relativo alle circostanze attenuanti od aggravanti, per poi dichiarare estinto il reato che, in ipotesi, risultasse commesso dall'imputato, ovvero abbia compreso anche la sussistenza del fondamento della imputazione, sia pure per dichiarare la sopravvenuta Estinzione del reato; nella prima ipotesi l'efficacia vincolante del giudicato penale è circoscritta agli accertamenti relativi alle circostanze attenuanti o aggravanti; nella seconda ipotesi non può non estendersi alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto accertati come presupposto logico e indispensabile per l'applicazione dell'amnistia. (V 8463/87, mass n 456000; (V 3242/86, mass n 446231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)