Sez. 3, Sentenza n. 7612 del 21/04/2004 (Rv. 574896 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Rimessione in termini - Disciplina prevista dall'art. 184 bis cod.proc.civ. - Applicabilità con riferimento ai termini per l'introduzione del giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Nel corso del giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. in riferimento alle sole decadenze nella quali siano incorse le parti nella trattazione della causa nel giudizio di primo grado, e non applicabile alle situazioni "esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie all'introduzione di quello di cassazione e alla sua prosecuzione, attività per le quali vige tuttora la regola della improrogabilità dei termini perentori disposta dall'art. 153 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)