Sez. 6, Sentenza n. 8499 del 18/03/1997 Ud. (dep. 19/09/1997) Rv. 209060 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Richiesta della parte - Indicazione delle prove - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
La richiesta di rinnovazione del dibattimento deve essere accompagnata dalla indicazione delle prove delle quali si richiede l'ammissione. Di conseguenza, nel caso previsto dall'art. 603, quarto comma, cod. proc. pen., il giudice d'appello non dispone una generica rinnovazione del dibattimento, ma una rinnovazione del dibattimento in relazione ad una richiesta di prove ammissibili e rilevanti avanzata dalla parte
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)