Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 01/02/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 203899 - 01
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere | Ricorso alla rinnovazione - Condizioni - Eccezionalità dell'istituto - Sussistenza - Potere discrezionale del giudice dell'impugnazione - Sussistenza.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere
In tema di rinnovazione del dibattimento che è espressione del potere discrezionale del giudice, l'art. 603 cod. proc. pen. prevede al primo ed al terzo comma due ipotesi diverse. Nel primo caso, su richiesta di parte, il giudice può disporre la rinnovazione del dibattimento se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, mentre nel secondo caso anche in mancanza di una specifica richiesta di parte, il giudice, avvalendosi del suo potere integrativo di ufficio, può disporre la rinnovazione del dibattimento se la ritiene assolutamente necessaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)