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Sez. 5, Sentenza n. 4882 del 19/12/1996 Ud. (dep. 23/05/1997) Rv. 208135 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Obbligo di rinnovazione - Casi - Facoltà di disporre la rinnovazione - Impossibilità di decidere allo stato degli atti - Motivazione in ordine al diniego - Necessità - Motivazione indiretta attraverso la dimostrazione della inequivocabile sufficienza degli elementi raccolti - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208135-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio o quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)