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Sez. 1, Sentenza n. 3432 del 06/06/1995 Cc. (dep. 21/09/1995) Rv. 203139 - 01

Impugnazione - Cassazioni - Spese e sanzioni pecuniarie per rigetto o inammissibilità del ricorso | Inammissibilità dichiarata per una delle cause indicate dall'art. 591 Cod. Proc. Pen. - Condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Inammissibilità pronunciata per una delle cause previste dall'art. 606, comma terzo, Cod. Proc. Pen. - Condanna alla sanzione pecuniaria - Obbligo.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203139-01

Impugnazione - Cassazioni - Spese e sanzioni pecuniarie per rigetto o inammissibilità del ricorso

L'imputato che proponga ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 Cod. Proc. Pen. non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata dall'art. 616 cod. Proc. Pen.. Questa, infatti, consegue unicamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per una delle cause previste dall'art. 606, comma terzo, Cod. Proc. Pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)