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Sez. 5, Sentenza n. 23636 del 21/03/2018 Cc. (dep. 25/05/2018) Rv. 273325 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso inammissibile perchè venuto meno l'interesse a discuterlo - Causa non imputabile al ricorrente - Condanna al versamento in favore della cassa per le ammende - Esclusione - Condanna solo al pagamento delle spese processuali.
Stato
decisa il 2018-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273325-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)